Accertamento sanitario per dipendenti pubblici: nuove implementazioni nella procedura

Sviluppata la funzionalità che consente alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro di specificare la tipologia della richiesta (INPS, messaggio 29 aprile 2024, n. 1643).

Dopo i messaggi n. 1834/2023, n. 2064/2023 e n. 3243/2023, l’INPS è tornata a occuparsi della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario, comunicando che sono disponibili ulteriori funzionalità. 

In particolare, è stata implementata la funzionalità che consente alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro di specificare la tipologia della “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, sia per le prime istanze che per quelle di rivedibilità, con particolare riferimento a:  

– inabilità Legge 335/95;
– inidoneità (comprende Legge 274/91);
– pensioni di guerra (dirette, vedovo/a, inabilità orfani, orfani);
– causa di servizio;
– assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare;
– reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ;
– reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali;
– pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici – Orfani Maggiorenni Inabili.

Inoltre, è stata predisposta la funzionalità per l’inserimento, da parte dell’amministrazione/ente datore di lavoro, della data di notifica del verbale all’interessato, selezionando “data di notifica del verbale” all’interno della procedura “card della domanda”. L’Istituto, peraltro, precisa che la data di notifica inserita deve essere necessariamente antecedente alla data di inserimento.

Infine, l’INPS informa che è possibile scaricare il manuale, con gli aggiornamenti, direttamente dal sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, inserendo nel motore di ricerca della home page “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”. Al termine del paragrafo intitolato “Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti” si potrà procedere a scaricare il manuale, cliccando sul pulsante “Scarica il Manuale Utente”.

CCNL Ferrovie dello Stato: nuovo incontro per il rinnovo

Confronto acceso sulle modifiche del testo inerenti il “Mercato del Lavoro e Classificazione del Personale”

Il 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite in Agens per continuare il negoziato relativo al rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
La discussione si è incentrata sulle modifiche del testo, apportate dalle OO.SS. nel precedente incontro, inerente la Parte II “Mercato del Lavoro e Classificazione del Personale”.
Difatti, le loro posizioni divergono in tema di:
– obbligo del lavoratore di presentare il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
– inserimento di molteplici causali previste dal D.Lgs. n. 81/2015 per il ricorso al Lavoro a Tempo Determinato;
– durata della prestazione minima dei contratti di lavoro part-time.
Infine, durante l’incontro, il responsabile di Holding FSI ha esposto le modalità previste dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 26 ottobre 2023 in tema di Telelavoro, confermando la possibilità, per il personale di settore, di fruire della modalità agile per un minimo di 6 giorni ad un massimo di 11 giorni al mese, con ricezione di apposita comunicazione.
Si dovrà attendere il 14 maggio 2024 per ulteriori avanzamenti della trattativa.

ADI, ok alle Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale

L’approvazione del documento è arrivata con il decreto ministeriale n. 72/2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 maggio 2024).

Le linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS) sono state approvate mediante il D.M. n. 72/2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

In linea con le previsioni del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), le linee guida forniscono agli operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e degli altri servizi territoriali che accompagnano i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), indicazioni e strumenti per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, identificati attraverso l’analisi preliminare e la valutazione multidimensionale, sulla base dei bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

In particolare, la valutazione multidimensionale consente:
– di acquisire gli elementi necessari per la definizione di Patti per l’inclusione sociale per tutti i nuclei beneficiari;
– di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;
– di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei Patti di servizio personalizzati. 

Patente a punti, le modifiche al Decreto PNRR 4 in sede di conversione

È in vigore dal 1° maggio 2024 la Legge n. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per  l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Legge 29 aprile 2024, n. 56).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4) è legge: è stata infatti pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2024 la legge di conversione che apporta alcune modifiche al testo del decreto.

 

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), si segnalano le novità introdotte al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta “patente a punti”).

 

Intervenendo sull’articolo 29, comma 19, lettera a), viene completamente riscritto l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale

 

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’INL subordinatamente al possesso dei seguenti nuovi requisiti:

 

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

3) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

4) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

5) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui sopra, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi

 

In mancanza della patente o del documento equivalente di cui sopra detto, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

 

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali: le OO.SS. proclamano lo stato agitazione

In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione le OO.SS. si sono dichiarate pronte a mettere in campo ulteriori iniziative di mobilitazione fino allo sciopero di tutto il settore

Le OO.SS. di settore Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, a seguito delle richieste inviate alle associazioni datoriali Aiop ed Aris per l’avvio di un tavolo di confronto per la stipula di un contratto unico di settore, come concordato da entrambe le Parti dopo la sottoscrizione dei relativi accordi ponte, hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione. 
Lo scorso mese di marzo, prendendo atto delle posizioni distanti tra le Parti Sociali, le trattative per il rinnovo erano state interrotte. Nelle settimane successive le associazioni datoriali sono state più volte sollecitate alla ripresa del confronto. I Sindacati hanno quindi richiesto al ministero del Lavoro e alla Commissione di garanzia di avviare le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Gli ultimi CCNL Aris e Aiop Rsa sono stati stipulati oltre 12 anni fa e secondo le OO.SS. non sono in grado di garantire i diritti e le tutele, nè dal punto di vista giuridico che economico. In più i salari sono gravemente erosi dall’inflazione. In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, affermano le OO.SS., saranno definite le iniziative da svolgersi in tutte le regioni.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil si sono dichiarate pronte a mettere in campo ulteriori iniziative di mobilitazione fino allo sciopero di tutto il settore per rispondere alle richieste dei lavoratori.

Decreto Coesione: le novità sul lavoro

Il provvedimento presenta misure per l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e nel Mezzogiorno (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2024, n. 79).

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile scorso, ha varato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Il cosiddetto “Decreto Coesione” contiene, tra le altre, diverse misure volte al rafforzamento dell’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiati e nelle aree meridionali del paese.

A questo scopo vengono introdotti alcune tipologie di bonus.

Bonus giovani e ZES

Viene introdotto il Bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

In particolare, mediante il Bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

Il “Decreto Coesione” prevede, infine, un Bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.

CIPL Edilizia Artigianato Trento: stabilito l’EVR per l’anno 2024



Corrisposto l’EVR nella misura del 5,3% ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore


Il 17 aprile 2024 Le Parti sociali Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea Cgil del Trentino, insieme all’Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, hanno stipulato il verbale d’accordo per l’attuazione dell’EVR relativo al 2024.
Difatti, dai risultati dei parametri provinciali riportati in seguito alla comparazione con le medie triennali, la misura dell’Elemento Variabile della Retribuzione individuata è pari al 5,3% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° gennaio 2024.
Per gli apprendisti, tale importo viene calcolato in base al Gruppo e semestre di anzianità.
Pertanto, le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento, a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, accantoneranno l’importo di EVR nella misura del 76,75% del 5,3% (4,07%).
La quota viene così corrisposta:
– agli operai e ai relativi apprendisti in due tranche annuali liquidate entro i primi 10 giorni di luglio e di dicembre;
– agli impiegati e apprendisti impiegati,  mensilmente, insieme al pagamento della retribuzione, dall’impresa.
Di seguito le tabelle.










































































Liv. Minimi CCNL Fascia

22,50%


24,00%

1° Parametro 2° Parametro 3° Parametro Totale EVR

5,3%

    3,5% 0,6% 0,6% 0,6% Importi mensili
7 1.933,46 69,66 11,96 11,96 11,96 105,65
6 1.777,08 62,20 10,66 10,66 10,66 94,19
5 1.481,04 51,84 8,89 8,89 8,89 78,50
4 1.380,98 48,33 8,29 8,29 8,29 73,19
3 1.283,72 44,93 7,70 7,70 7,70 68,04
2 1.153,65 40,38 6,92 6,92 6,92 61,14
1 987,3 34,56 5,92 5,92 5,92 52,33









































Liv.   Minimi Paga Base Oraria Valore Orario (arrotondato)
  Capo Squadra I  8,16 0,44
  Capo Squadra 7,34 0,39
Capo Squadra 8,78 0,47
Operaio IV liv 7,98 0,43
Operaio Specializzato 7,42 0,40
Operaio Qualificato 6,67 0,36
Operaio Comune 5,71 0,31

CCNL Pulizia: incontro dei sindacati per la piattaforma

Le principali rivendicazioni sindacali sono il miglioramento delle relazioni industriali, il part time ciclico, l’inquadramento, la bilateralità ed il bilanciamento vita lavoro

Lo scorso 29 aprile si è tenuto un incontro tra i delegati regionali del sindacato Uiltrasporti-Uil in vista della piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
Sono state, pertanto, illustrate le più importanti richieste dei sindacati: l’impedimento dal dumping, il miglioramento delle relazioni industriali, maggior utilizzo del part time ciclico, un nuovo inquadramento, la bilateralità  ed un maggior bilanciamento vita lavoro, oltre ad una maggiore tutela della salute.
Secondo i sindacati i punti di discussione più rilevanti saranno la lotta al dumping e le relazioni industriali in virtù della particolarità del settore che gestisce la propria attività tramite appalti vinti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per quanto riguarda la parte economica, invece, i sindacati si ritengono abbastanza ottimisti sulla base del recupero del potere d’acquisto alla scadenza del contratto in via automatica.

Apprendistato e attività stagionali: la compatibilità è possibile

Forniti chiarimenti sull’utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L’Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell’INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell’Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali

In realtà, la materia era stata già affrontata dall’INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. 

CCNL Alberghi Confcommercio: proseguono i negoziati per il rinnovo del contratto

Le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno reso nota la prosecuzione delle trattative con Federalberghi e Faita per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2018 ed applicato ai circa 580mila addetti del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping. 
Nell’ultimo incontro del 23 aprile 2024 le due associazioni datoriali sopracitate hanno presentato una proposta di testi, dichiarando di avere ricevuto il mandato a rinnovare il contratto all’insegna di un “cambio di passo” rispetto al confronto precedente. Al contempo hanno anche precisato che la sottoscrizione delle intese avverrà solo dopo la definizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
I Sindacati, hanno evidenziato che la sottoscrizione del nuovo contratto nazionale non può invece essere legata alla definizione degli altri tavoli di trattativa. Come affermano Filcams, Fisascat, Uiltucs, la posizione di parte datoriale disattende l’impegno, condiviso da entrambe le Parti sociali, di giungere alla definizione del rinnovo in tempi celeri. In più, ribadiscono l’esigenza di procedere con un negoziato che individui per la trattazione, rispetto alla parte normativa, i soli temi prioritari e su cui non ci siano distanze tra le Parti e, per la parte economica, la definizione degli aumenti salariali e la collocazione delle rispettive tranches di erogazione. 
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di svolgere riflessioni di merito sui testi presentati da Federalberghi e Faita, nonché di elaborare una propria proposta anche in ordine all’introduzione di nuovi istituti contrattuali su politiche di genere, genitorialità e per le donne vittime di violenza. I prossimi incontri per la discussione dei temi sopraindividuati sono stati fissati per il 15 e 17 maggio.